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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6417 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede: quanto a lire 4200 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 2217 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968. All'onere di lire 2532 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-18;91~art5 · fonte del testo