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Il limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a lire 25.000. Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore e' elevato a lire 250.000. Resta immutato il limite di lire 50.000, stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'art. 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato. I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 31 luglio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-18;761~art1 · fonte del testo