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Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, e' elevato a lire 10.000. Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili. L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

Testo in vigore dal 31 luglio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-18;761~art2 · fonte del testo