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[1]Il limite massimo dell'aliquota di imposta stabilito per la Camera di commercio industria ed agricoltura di Venezia dall'art. 1 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, viene elevato a lire 1,075 per cento, per il periodo di 35 anni dal 1 gennaio 1959.

[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 febbraio 1960

[4]GRONCHI

[5]SEGNI - COLOMBO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo in vigore dal 23 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-02-02;40~artunico · fonte del testo