Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La sovvenzione del precedente art. 1 viene esentata dalla trattenuta del 4 per ogni mille lire fissata dal n. 4 del titolo V, dall'allegato F, alla legge 17 luglio 1951, n. 575. Come del pari vengono esentati dalla, predetta trattenuta tutti i pagamenti fatti dallo Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
Testo in vigore dal 28 aprile 1954 al 22 dicembre 2008
