Per il periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applica ai concorsi per l'assunzione nei ruoli di personale del Ministero di grazia e giustizia la disposizione dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa alle modalita' di assunzione mediante concorsi unici per tutte le amministrazioni.
Testo vigente dal 12 febbraio 1982
