Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 e fatta salva la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei di concorsi gia' banditi dal Ministero di grazia e giustizia, purche' i suddetti concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5, ma successivamente all'espletamento dei concorsi interni previsti dal comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare, per i posti che siano rimasti vacanti anche a seguito dell'esito dei citati concorsi interni, gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonche', per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, quelli dei concorsi banditi dalle altre amministrazioni dello Stato, purche' tali concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro di grazia e giustizia ha altresi' facolta' di utilizzare, per la settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria, alle stesse condizioni di cui al comma 1, gli idonei del concorso bandito con decreto del Ministro della difesa 1› luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, per posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale della giustizia militare. I poteri e le facolta' previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 16 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-16;321~art6 · fonte su Normattiva