Al personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale personale e' nominato in prova nella qualifica iniziale delle rispettive carriere in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sotto riserva dell'accertamento dei titoli richiesti; esso consegue la nomina in ruolo dopo avere frequentato, con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, apposito corso di addestramento professionale, di durata non inferiore a due mesi, istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il personale assunto in base ai concorsi di cui al precedente articolo 3 non potra' chiedere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio nel distretto di destinazione.

Testo vigente dal 4 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-26;162~art4 · fonte su Normattiva