Art. 20 — Disposizioni concernenti i giudici di pace
Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge puo' essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.
Testo vigente dal 12 marzo 2001
