All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.379 milioni per l'anno 2001 e in lire 102.938 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Testo vigente dal 12 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-13;48~art21 · fonte su Normattiva