Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

Art. 4 — Piante organiche flessibili distrettuali

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Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica e' determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il numero dei magistrati distrettuali e' soggetto a revisione biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni e' considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

Testo in vigore dal 12 marzo 2001 al 1 gennaio 2020

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