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Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L'applicazione puo' essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessita' di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio. Quando non sussiste necessita' di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai consigli giudiziari per le attivita' preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.

Testo in vigore dal 12 marzo 2001 al 31 luglio 2007

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