A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, e' elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.

Testo vigente dal 23 gennaio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-01-07;5~artunico · fonte su Normattiva