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Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'art. 1 hanno effetto dal 1 luglio Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 30 giugno 1959. Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano stati gia' iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di appositi ruoli, il cui carico e' ripartito nel numero di rate bimestrali ancora da scadere fino al 30 giugno 1960.
Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 22 dicembre 2008
