Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1949 al 22 dicembre 2008. 65 parole tolte.
tolto: L'art. 219 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' cosi' modificato: "Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila. "La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-01;417~artunico · fonte del testo