Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'art. 219 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' cosi' modificato: "Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila. "La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge".

Testo in vigore dal 21 luglio 1949 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1949-07-01;417~artunico · fonte del testo