Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni.

Testo vigente dal 6 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-11-20;896~artunico · fonte su Normattiva