Il limite massimo dell'ammontare complessivo dei contributi obbligatori delle imprese di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali, di cui all'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, per le spese necessarie all'applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, e' elevato a lire 1.500 milioni. Successivi adeguamenti del limite di cui al comma 1 possono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sentite le organizzazioni di categoria interessate. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari stabilisce l'importo che le imprese interessate devono corrispondere ai fini del rilascio delle certificazioni da parte dell'Istituto medesimo. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari invia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attivita' dell'Istituto, con particolare riguardo alle attivita' di ispezione, di analisi, di controllo e di certificazione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;363~art1 · fonte su Normattiva