E' elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96. E' abrogato l'articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 novembre 1982, n. 896

1

La L. 20 novembre 1982, n. 896 ha disposto che "Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".

Testo vigente dal 21 dicembre 1982

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-26;491~artunico · fonte su Normattiva