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L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, e' aumentata di 8.200 milioni di lire, da ripartire in tre anni finanziari a partire dal 1984. La quota relativa al 1984 e' fissata in 1.800 milioni di lire. La legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvedera' ad indicare le quote destinate a gravare negli anni successivi.
Testo in vigore dal 21 luglio 1984 al 22 dicembre 2008
