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Alla copertura dell'onere di 1.800 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1109 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo esercizio finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 21 luglio 1984 al 22 dicembre 2008
