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Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, e' complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979. Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1979 al 5 agosto 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;861~art1 · fonte su Normattiva