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Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, e' complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979. Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 lugio 1984, n. 342
1La L. 18 lugio 1984, n. 342 ha disposto (con l'art. 1) che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 "della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, e' aumentata di 8.200 milioni di lire, da ripartire in tre anni finanziari a partire dal 1984. La quota relativa al 1984 e' fissata in 1.800 milioni di lire. La legge finanziaria di cui all'articolo II della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvedera' ad indicare le quote destinate a gravare negli anni successivi".
Testo in vigore dal 5 agosto 1984 al 9 ottobre 2010
