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I gas di petrolio incondensabili resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti) che assolvono l'imposta nella misura prevista dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, devono essere denaturati con apposite sostanze. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, il tipo e la quantita' del denaturante, nonche' le modalita' per la denaturazione. ((I gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, possono essere utilizzati senza la preventiva denaturazione)).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1972 al 14 dicembre 1995
