All'articolo 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, aggiunto il seguente comma: "I gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, possono essere utilizzati senza la preventiva denaturazione".

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art18 · fonte su Normattiva