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Nei casi di assenza per malattia accertata dai sanitari dell'Azienda e la cui durata sia maggiore di sette giorni, a decorrere dall'ottavo giorno di malattia e fino a quando sara' corrisposto in tutto o in parte lo stipendio, l'Opera di previdenza corrispondera' al dipendente un assegno giornaliero inteso a compensarlo della perdita delle competenze accessorie che dipendono dalla effettiva presenza in servizio. ((Detto assegno giornaliero per assenza per malattia sara' valutato come segue:

  • a)per il personale che percepisce usualmente il premio industriale previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie vigenti l'assegno sara' pari al premio stesso fruito all'inizio della malattia;
  • b)per il personale di condotta, di scorta dei treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione l'assegno sara' uguale a quello stabilito, per ciascuna giornata di congedo annuale, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in applicazione dell'articolo 86, settimo comma, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato)). Per far fronte all'onere degli assegni a carico della Opera di previdenza, i dipendenti che vi sono iscritti saranno assoggettati ad una ritenuta speciale a favore dell'Opera stessa, la cui misura verra' stabilita dal Ministro per i trasporti e potra' essere annualmente soggetta a revisione secondo i risultati della particolare gestione. Il Ministro per i trasporti provvedera' all'emanazione delle norme di applicazione ritenute necessarie in materia.

Testo in vigore dal 14 marzo 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-27;182~art2 · fonte su Normattiva