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Con decorrenza 1 agosto 1948 e' dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare per le maggiorazioni delle prestazioni, di cui agli articoli 2 e 3, nelle seguenti misure percentuali della retribuzione soggetta a contributi assicurativi:

  • a)Assegni familiari: 3,45% per il settore dell'industria; 3% per il settore dell'agricoltura (limitatamente agli impiegati); 2,60% per i settori del commercio e professioni e arti; 3,30% per il settore del credito; 3,30% per il settore dell'assicurazione; 3,60% per il settore dei servizi tributari appaltati; 2,60% per il settore delle aziende artigiane; 9% per i giornalisti professionisti.
  • b)Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali: 1,53% per le pensioni dell'assicurazione generale; 1,53% per le pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale delle aziende autoferrotramviarie; 0,21% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia; 0,27% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 0,23% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 0,26% per le prestazioni di disoccupazione; 0,03% per le prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
  • c)Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 1,80% sui premi dovuti dal 1 agosto 1948.

Testo in vigore dal 20 agosto 1948 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-07-07;1093~art4 · fonte del testo