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L'indennita' di presenza prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, ed aumentata ai sensi del precedente articolo, spetta a decorrere dal 1 febbraio 1979, alle condizioni indicate negli stessi articoli:

  • 1)ai consiglieri comunali e provinciali per la effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari formalmente istituite dai rispettivi consigli e convocate nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nelle province;
  • 2)agli assessori comunali, escluso l'assessore anziano o delegato al quale sia stata attribuita l'indennita' mensile prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 169, nei comuni che, non essendo capoluoghi di provincia, hanno una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, per l'effettiva partecipazione alle riunioni della giunta comunale formalmente convocate;
  • 3)ai consiglieri circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, ovvero capoluoghi di provincia, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli circoscrizionali formalmente convocate, in misura non superiore al 50 per cento di quella attribuita ai consiglieri del comune di cui fa parte la circoscrizione.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1979 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-12-18;632~art2 · fonte su Normattiva