Art. unico
L'indennita' di funzione spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati in Roma ai termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53508 e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1956, nella misura seguente: Mensile Annua Al direttore del Deposito generale..... L. 1.750 L. 21.000 Al magazziniere del deposito generale.. " 1.250 " 15.000 Al controllore del Deposito generale... " 1.250 " 15.000 Al magazziniere aggiunto............... " 1.000 " 12.000 Al controllore aggiunto................ " 1.000 " 12.000 Alla maggiore spesa di lire 69.280 derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera' a carico delle disponibilita' dello stanziamento del capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 8 gennaio 1957
