Il compenso mensile spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e suttufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971.
Testo vigente dal 19 giugno 1970
