Il compenso mensile spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e suttufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art6 · fonte su Normattiva