[1]L'indennita di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:
- 1)direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione seconda- ria, preside dell' istituto statale " Augusto Romagnoli " di specia lizzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte:
[2]fino a 12 classi................................ L. 28.000 da 13 a 24 classi................................ " 39.000 oltre 24 classi................................ " 49.000
- 2)direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:
[3]fino a 12 classi................................ L. 23.000 da 13 a 24 classi................................ " 29.000 oltre 24 classi................................ " 37.000
- 3)rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;
- 4)ispettori scolastici:
[4]con meno di tre anni di servizio.................. L. 31.000 con almeno tre anni di servizio.................. " 35.000
- 5)direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000. Nulla e' innovato per quanto concerne l'indennita' ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennita' di direzione e' attribuita in ragione della meta' della misura prevista per il preside o direttore di istituto a scuola con lo stesso numero di classi. Per i direttori incaricati delle Accademie di belle arti e licei artistici, l'indennita' di direzione e' ragguagliata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei Conservatori di musica. Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, e' corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di direzione. Al personale di cui al presente articolo comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra la indennita' di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1972, n. 483
11La L. 8 agosto 1972, n. 483 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche [...] il settimo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831".
Testo vigente dal 10 settembre 1972
