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Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al servizio di istituto e, in particolare, non possono essere adibiti a mansioni di attendente o famiglio e non possono fornire prestazioni non attinenti al servizio a disposizione di autorita' e funzionari dello Stato.
Testo in vigore dal 8 luglio 1974 al 22 dicembre 2008
