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I posti di nuova istituzione saranno coperti entro 5 anni. Di essi 1.250 saranno conferiti nel 1974, 750 nel 1975 e i rimanenti nel successivo triennio in ragione di 1.000 unita' per anno.
Testo in vigore dal 8 luglio 1974 al 22 dicembre 2008
