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Le scuole di polizia dovranno sviluppare la preparazione culturale, la formazione tecnico-giuridica e la preparazione professionale degli allievi. Particolare cura dovra' essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente dei diritti e dei doveri del cittadino, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilita' e alla capacita' di iniziativa individuale. Gli insegnanti delle scuole di polizia per le materie di cultura generale e di istruzione professionale sono nominati dal Ministro per l'interno secondo l'ordine di una graduatoria di merito e di anzianita' ripartita per materie di insegnamento che il Ministero dell'interno prepara su domanda di docenti universitari e di docenti di ruolo della scuola secondaria superiore. Per le materie di carattere tecnico-professionale possono essere ammessi all'insegnamento anche magistrati, funzionari di pubblica sicurezza e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il Ministro per l'interno presentera' una relazione annuale al Parlamento sull'attivita' svolta dalle scuole e sui risultati conseguiti.
Testo in vigore dal 8 luglio 1974 al 22 dicembre 2008
