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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno; quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 1990, a lire 5.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 5.200 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 20 marzo 1990 al 22 dicembre 2008
