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L'indennita' per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari, prevista dall'art. 171 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e' elevata a L. 50 giornaliere. L'indennita' stessa e' elevata a L. 100 giornaliere quando il detenuto da piantonare sia affetto da malattia epidemica o contagiosa.

Testo in vigore dal 12 aprile 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-03-19;120~art1 · fonte del testo