L'indennita' di accantonamento prevista dall'art. 1 e' attribuita, con carattere di continuita', fino al 30 giugno 1953 ed e' soggetta alle stesse riduzioni cui e' sottoposta l'indennita' di marcia.
Testo vigente dal 21 settembre 1950
L'indennita' di accantonamento prevista dall'art. 1 e' attribuita, con carattere di continuita', fino al 30 giugno 1953 ed e' soggetta alle stesse riduzioni cui e' sottoposta l'indennita' di marcia.
Testo vigente dal 21 settembre 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-07-30;739~art2 · fonte del testo