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L'indennita' prevista nel primo comma del precedente articolo, da attribuire con decreto del Ministro per l'interno e' cumulabile con tutte le altre indennita', ove sussistano i presupposti per la loro concessione, nonche' con quella di missione, quando quest'ultima sia dovuta per servizi fuori sede effettuati nell'ambito delle circoscrizioni di frontiera per le quali e' riconosciuto il diritto all'indennita' di cui alla presente legge. L'indennita' medesima non compete nei casi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo e non e' computabile agli effetti della pensione.

Testo in vigore dal 8 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1134~art2 · fonte del testo