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Alla spesa, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento inscritto al capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto. Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue, si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento inscritto al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio predetto.

Testo in vigore dal 8 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1134~art5 · fonte del testo