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A decorrere dal 1 gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settori dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-12-17;1206~art1 · fonte del testo