A decorrere dal 1 luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista per gli impiegati dalla tabella B allegata alla presente legge e' comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Testo vigente dal 15 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;220~art1 · fonte del testo