A decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, nonche' gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure previste dalle tabelle A ed I annesse alla presente legge. Nulla e' innovato alla norma di cui all'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, agli effetti del computo del contributo nei confronti dei pescatori.

Testo vigente dal 9 febbraio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-01-08;14~art1 · fonte del testo