Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un numero di giornate corrispondenti alla meta' di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore copofamiglia. Per lo stesso anno 1952, il contributo previsto dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e' applicato mediante una addizionale al contributo per gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1952, n. 360, di L. 10,50 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.

Testo vigente dal 15 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;220~art2 · fonte del testo