Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

Art. 11 — Nuove aliquote dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno 1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono cosi' modificate:

  • 1)dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
  • 2)dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
  • 3)dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
  • 4)dal 5 per cento al 4,30 per cento;
  • 5)dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art11 · fonte su Normattiva