Art. 11 — Nuove aliquote dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari
Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno 1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono cosi' modificate:
- 1)dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
- 2)dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
- 3)dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
- 4)dal 5 per cento al 4,30 per cento;
- 5)dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.
Testo vigente dal 5 giugno 1975
