Resta fermo e continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831. Conseguentemente, l'importo dell'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valor militare per fatti di guerra, previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, spetta anche se la predetta decorazione e' stata conferita per fatti compiuti in tempo di pace.
Testo vigente dal 8 aprile 1986
