Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale, dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 306 milioni di dollari previsto all'articolo precedente, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.
Testo vigente dal 20 marzo 1965
