Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale, dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 306 milioni di dollari previsto all'articolo precedente, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-03-08;143~art2 · fonte del testo