E' altresi' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 2.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.
Testo vigente dal 20 marzo 1965
E' altresi' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 2.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.
Testo vigente dal 20 marzo 1965
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-03-08;143~art5 · fonte su Normattiva