Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-08;143~art4 · fonte su Normattiva