In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca internazionale da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare ai due Istituti speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 19.200.000.000. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1 gennaio e al 1 luglio di ogni anno. Ai certificati medesimi, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie di cui agli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356. Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi. Il Ministro per il tesoro determinera' con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli Istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-08;143~art3 · fonte su Normattiva