La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-1951, in L. 6.000.000.000, dall'art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602, e' aumentata di L. 500.000.000.
Testo vigente dal 30 giugno 1952
